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TRIESTINA DELLA VELA
Associazione sportiva dilettantistica
S T V
Fondata il 2 luglio 1923
Stella d'oro al merito sportivo
STATUTO
Art. 1
Denominazione sociale - Oggetto -
Sede e stato giuridico dell’Associazione
Con sede in Trieste, pontile Istria n. 8, è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Triestina della Vela associazione sportiva dilettantistica” (già denominata Filonautica Triestina e poi Società Triestina della Vela) in seguito indicata come “Associazione” che ha lo scopo di promuovere e di diffondere le attività nautiche in genere ed in particolare quella della vela. In forma abbreviata STV.
Essa è affiliata alla Federazione Italiana della Vela ed aderisce al CONI per espressa accettazione della norma CONI 1273 del 15 luglio 2004 e all'I.Sa.F.
L’Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazioni di nazionalità o di carattere politico o religioso.
All'Associazione è riconosciuta la personalità giuridica con Decreto della Prefettura di Trieste Div. - III n. 3183/19580 del 31.8.1953.
Art. 2
Attività sociali
Sono da considerarsi tali tutte quelle attività dilettantistiche volte alla promozione e diffusione dello sport della vela, delle attività nautiche, alla diffusione della cultura nautica ed in particolare:
- l’organizzazione di corsi di vela, compresa l’attività didattica per l’avvio e l’aggiornamento degli atleti e dei soci, l’aggiornamento e la preparazione per allenatori e tecnici, corsi di preparazione al conseguimento della patente nautica.
- l’organizzazione ed il sostegno di regate e manifestazioni sportive;
- la gestione e l’assistenza dei posti ormeggio per le imbarcazioni dei soci;
- la gestione della sede sociale e relativi spazi e servizi;
- l’organizzazione di intrattenimenti, di manifestazioni culturali, ricreative e di ristorazione e di altre iniziative, anche non propriamente collegate alla pratica dello sport velico, in quanto strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità;
- pubblicare riviste ed altro materiale al fine divulgativo e conoscitivo della pratica sportiva;
- gestire un sito internet.
L'Associazione nello svolgimento delle attività sociali cura la prevenzione e la tutela sanitaria.
Art. 3
Rapporti associativi
Il rapporto con i soci è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:
- uniformità e parità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- diritto di voto per i soci, nelle opportune forme di delega e di rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi e di controllo;
- sovranità dell’Assemblea per la regolamentazione dei criteri per l’ammissione all'Associazione ovvero l’esclusione dalla stessa;
- pubblicità delle convocazioni dell’Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; - intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 4
Categorie di soci
Sono previste le seguenti categorie di soci:
- soci ordinari;
- soci straordinari;
- soci benemeriti;
- soci onorari;
Sono soci straordinari:
a) i soci che abbiano maturato 40 anni di anzianità associativa e 70 anni di età;
b) se non assegnatari di posto ormeggio:
- coloro che, avendo il domicilio stabile fuori Regione, possono frequentare la sede solo occasionalmente o in periodo di ferie;
- i giovani fino al ventiseiesimo anno di età.
Sono benemeriti i soci che abbiano reso prestazioni eccezionali all’Associazione o che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della stessa.
Sono soci onorari quelle personalità, esterne all’Associazione, che per il loro prestigio o per meriti acquisiti nei confronti della stessa, e questa si consideri onorata di annoverarli fra i propri soci.
La nomina a socio benemerito ed il conferimento del titolo di socio onorario avviene per delibera dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 5
Ammissione a socio
Sono ammesse a far parte dell’Associazione, in qualità di soci, persone fisiche di età non inferiore ai 18 anni.
L’ammissione avviene previa domanda, da presentare al Consiglio Direttivo dell’Associazione, controfirmata da due soci presentatori che ne garantiscono l’accettabilità e la solvibilità per conoscenza personale.
Con l’apposizione della propria firma sulla domanda il candidato accetta e si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione della presentazione delle domande di associazione mediante affissione all’Albo sociale, per la durata di trenta giorni, dell'apposito modulo con l’indicazione dei dati personali del candidato e dei nomi dei soci presentatori.
Ciascun socio può, entro il termine suddetto, fare opposizione all’ammissione del candidato con dichiarazione scritta e con specificazione dei motivi, da presentare al Consiglio Direttivo.
Previo parere della Commissione accettazione soci, di cui al successivo art. 6, il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull’ammissione del candidato.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo accettare l’ammissione del coniuge superstite, subordinata alla sola presentazione di domanda al Consiglio medesimo, senza firme di presentazione e senza obbligo di corrispondere la quota di buona entrata.
Viene data comunicazione dell’avvenuta accettazione dei nuovi soci mediante affissione all’Albo sociale.
Art. 6
Commissione per l’esame delle domande di ammissione
E’ costituita una Commissione composta dal Presidente del Collegio dei Probiviri, che la presiede, da un membro dello stesso Collegio, nonché da un membro del Consiglio Direttivo, designati dai rispettivi organi.
Essa ha il compito di prendere in esame e vagliare le domande di associazione trasmesse dal Consiglio Direttivo, di esprimere il parere sull’ammissione del candidato e di comunicarlo al Consiglio Direttivo che deve decidere in merito.
La commissione viene convocata dal suo Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo.
Art. 7
Attività degli allievi
Sono ammessi a svolgere in seno all’Associazione attività nautiche, in qualità di allievi, giovani di ambo i sessi, fra i 6 e i 18 anni di età.
Le suddette attività sono disciplinate da norme regolamentari.
Al compimento del diciottesimo anno di età, gli allievi possono chiedere l’ammissione a soci con la sola firma di presentazione del Responsabile delle attività sportive e senza pagamento della buona entrata purché abbiano svolto attività agonistica almeno nei due anni precedenti e tenuto un comportamento consono alle tradizioni dell'Associazione.
Art. 8
Entrate e patrimonio sociale
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di buona entrata;
- dalle quote di associazione;
- dalle quote per i servizi di ormeggio, arripamento ed accessori;
- da eventuali contribuzioni straordinarie deliberate dall’Assemblea;
- da elargizioni, donazioni, legati e lasciti testamentari fatte da soci e da terzi;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenute all’associazione;
- da entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive definite tali dalle norme fiscali;
Le quote e gli altri contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.
Il patrimonio sociale è costituito:
- dagli impianti, macchinari, attrezzature, mobili, immobili, arredamenti e dotazioni di proprietà sociale;
- dalle imbarcazioni, dai natanti, dai pulmini e dai rimorchi porta imbarcazioni sociali;
- dalle disponibilità finanziarie derivanti da fondi o riserve di bilancio;
- da ogni altro bene materiale o immateriale di cui l’Associazione detiene un diritto reale.
Durante la vita dell’Associazione gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale o altre disponibilità, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9
Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto di voto, di ricoprire cariche sociali, tenere nello specchio d’acqua la propria imbarcazione e partecipare alla vita sociale, anche con i familiari nei limiti e nei modi fissati dal regolamento interno.
I figli minori, non allievi, possono frequentare la sede solo assieme ai genitori.
Il socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle regole sociali da parte del familiare.
La regolamentazione del diritto a tenere la propria imbarcazione nello specchio d’acqua sociale è demandato all’apposito Regolamento, fermo restando che tale diritto è trasmissibile mortis causa al coniuge superstite, purché ammesso in qualità di socio. Ai figli, soci da almeno due anni o soci dal raggiungimento della maggiore età, viene riservato lo stesso diritto.
Le altre facoltà dei soci sono determinate dal Regolamento interno.
Art. 10
Doveri dei soci
I soci hanno i seguenti doveri:
- corrispondere le quote dovute nonché altre eventuali contribuzioni nei termini e nell’ammontare stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- i soci onorari sono esentati da qualunque pagamento. - uniformarsi allo Statuto, al Regolamento ed alle disposizioni degli Organi direttivi.
- collaborare per il bene dell’Associazione, accettare cariche sociali ed altri incarichi cui fossero chiamati dagli Organi dell’Associazione.
- tenere una condotta irreprensibile.
- essere tesserati FIV.
I soci benemeriti ed i soci straordinari di cui al punto a) dell’art. 4 sono esentati dal corrispondere la quota di associazione, mentre i soci straordinari di cui al punto b) dello stesso articolo corrispondono la quota di associazione nella misura del 50% del suo ammontare.
Art. 11
Dimissioni e cessazione da socio
Le dimissioni da socio sono valide per l’anno successivo purché presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 novembre dell’anno in corso. Gli effetti conseguenti alla cessazione dell’appartenenza all’Associazione sono determinati dal Regolamento interno.
Le dimissioni e cessazioni da socio non comportano alcun rimborso od onere in capo all’Associazione a favore del socio dimissionario o cessato.
Art. 12
Regolamento interno
Il Regolamento interno contiene disposizioni complementari e procedure particolari da osservare per una corretta applicazione delle norme statutarie e per disciplinare adeguatamente lo svolgimento delle attività sociali.
E’ compito del Consiglio Direttivo, nel corso del suo mandato, modificare, integrare ed aggiornare le relative disposizioni quando ne ravvisi la necessità per il buon funzionamento della vita sociale, sottoponendo in ogni caso le variazioni apportate a ratifica da parte della prima Assemblea successiva.
Art. 13
Provvedimenti disciplinari
I soci, in caso di violazione dello Statuto, del Regolamento interno, di provvedimenti a loro carico da parte delle Federazioni alle quali aderisce l'Associazione, di qualsiasi altro comportamento e operato tale da portare pregiudizio alla Associazione o agli appartenenti a quest’ultima, possono essere assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
- ammonizione;
- sospensione fino a sei mesi;
- radiazione;
- espulsione.
L’ammonizione viene inflitta per lievi mancanze disciplinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto all’interessato.
La sospensione viene inflitta per mancanze disciplinari più gravi ed è deliberata dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo su istanza di uno o più soci o del Consiglio Direttivo stesso.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono essere depositate in segreteria e comunicate per intero all’interessato a cura del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri il socio ha diritto di presentare ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, spedita dal Consiglio Direttivo, con dichiarazione scritta e motivata da depositare alla Segreteria dell’Associazione la quale ne rilascerà ricevuta.
Sul ricorso decide inappellabilmente l’Assemblea nella prima convocazione successiva al ricorso.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per ragioni di morosità quando si tratti di mora nel pagamento dei contributi dovuti, per un anno, previa diffida formale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La radiazione non esime l’interessato dall’adempimento degli obblighi contratti verso l’Associazione per l’intero anno in cui la morosità si è verificata. L’espulsione viene proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall’Assemblea per indegnità o per atti o manifestazioni gravemente lesivi del comune sentimento dei soci e degli interessi dell’Associazione.
Nessun provvedimento disciplinare, esclusa l’ammonizione, può essere adottato senza che sia stato prima sentito l’interessato, che potrà presentare le sue deduzioni agli organi competenti e farsi assistere da uno o due soci. Per l’invito a comparire deve essere osservato il termine non inferiore a dieci giorni; la mancata presentazione all’invito a comparire, salvo giustificato motivo, equivale a rinuncia.
Art. 14
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 15
Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce:
- su convocazione del Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno;
- su domanda firmata da almeno un decimo dei soci nella quale vengono specificati gli argomenti che si intendono discutere;
- su convocazione del Consiglio Direttivo, nel corso dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto o per dibattere specifici argomenti.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono i seguenti:
- udire le relazioni degli Organi Direttivi sull’attività svolta nell’anno sociale decorso e discutere ed approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere il Presidente dell’Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- discutere ed approvare il programma preventivo e relativo bilancio proposto dal Consiglio Direttivo;
- decidere su proposta del Consiglio Direttivo l’ammontare delle quote sociali per l’anno sociale in corso, nonché eventuali contribuzioni straordinarie;
- deliberare sulla nomina di eventuali soci benemeriti ed onorari;
- deliberare su eventuali provvedimenti di espulsione ai sensi dell’art. 13;
- approvare atti di straordinaria amministrazione;
- ratificare modifiche al Regolamento interno;
- delegare il Consiglio Direttivo a prendere provvedimenti in sua vece, nonché a completare le proprie deliberazioni con elementi integrativi, fissando la durata della delega che non potrà mai eccedere quella del Consiglio Direttivo in carica;
- discutere su questioni varie ed eventuali e su ogni altro argomento di interesse dell'Associazione.
Tutti gli argomenti da trattare in Assemblea devono essere specificati nell’ordine del giorno riportato sull’avviso di convocazione.
Entro il termine di 30 giorni da un’Assemblea elettiva il neoeletto Consiglio Direttivo convoca un’Assemblea, alla quale il Presidente espone il programma di attività ed il bilancio preventivo per l’esercizio in corso.
L’Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare su modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le Assemblee vengono convocate per mezzo di comunicazione postale semplice, spedita a ciascun socio almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, avviso sui giornali locali e/o altro idoneo mezzo di comunicazione.
In caso di forza maggiore è sufficiente l’avviso sui giornali ma, in tale evenienza, non è ammessa la discussione sullo Statuto sociale e sullo scioglimento dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare per delega soltanto un altro socio.
I soci non in regola col pagamento delle quote per il semestre in corso non possono votare né essere candidati alle cariche sociali.
Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quanto siano presenti o rappresentati almeno metà dei soci iscritti ed aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da indirsi ad almeno un giorno di distanza dalla prima, con qualsiasi numero di presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide a semplice maggioranza di voti.
Entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea dovrà essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione all’albo sociale per la durata di quindici giorni, delle deliberazioni adottate dall’Assemblea nonché dei bilanci e rendiconti approvati.
Per modificare lo Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, nonché in entrambi i casi, il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea quale organo sovrano dell’Associazione, in conformità alla legge e allo statuto vincolano tutti gli organi e tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 16
Elezione alle cariche sociali
L’elezione alle cariche sociali avviene a schede individuali segrete.
La votazione avviene su base di un elenco di candidati presentato all’Assemblea dal Comitato Elettorale comprendente:
- i candidati a ricoprire la carica di Presidente dell’Associazione;
- i candidati per le cariche di Consigliere;
- i candidati al Collegio dei Probiviri;
- i candidati per il Collegio dei Revisori.
I candidati verranno elencati in ordine alfabetico.
Il votante indicherà un massimo di:
- 1 nome per la carica di Presidente dell’Associazione;
- 8 nomi per il Consiglio Direttivo;
- 5 nomi per i Probiviri;
- 3 nomi per i Revisori effettivi;
- 2 nomi per i Revisori supplenti.
Nello scrutinio è determinante il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato. A parità di voti si dà la preferenza ai fini della graduatoria, al candidato con maggiore anzianità associativa.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, hanno durata triennale e non sono cumulabili.
Il Presidente e i componenti degli organi elettivi non possono essere eletti consecutivamente nello stesso organo per più di due mandati, con la sola esclusione del candidato Presidente che potrà congiungere il proprio mandato ai mandati già assunti di membro del Consiglio Direttivo. Non è ammesso il passaggio da Presidente a consigliere dopo che il Presidente abbia già svolto due mandati consecutivi nello stesso organo.
E’ fatto divieto a tutti gli eletti alle cariche sociali di ricoprire incarichi in altre società e/o associazioni nell’ambito della stessa federazione sportiva.
Art. 17
Comitato Elettorale
Il Comitato Elettorale deve essere convocato dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre dell’anno di scadenza del mandato degli Organi Sociali.
L’avviso di convocazione viene dato ai soci a mezzo posta, con altro mezzo ritenuto idoneo e con affissione all’albo sociale.
Hanno diritto di farvi parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali per il semestre in corso. Il Comitato Elettorale è presieduto dal Presidente del Collegio dei Probiviri, mentre il Segretario sarà nominato dai presenti.
Il Comitato opera sulla base di norme di funzionamento emanate dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato è validamente costituito se alle riunioni è presente almeno il cinque per cento dei soci.
Il Comitato Elettorale deve esprimere preliminarmente i candidati alla carica di Presidente dell’Associazione.
Nel formare la lista dei candidati deve tenere presenti gli interessi dell’Associazione e le capacità personali per i singoli incarichi e la disponibilità dei candidati a ricoprirli.
Il Presidente del Comitato Elettorale è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo la lista dei candidati almeno quindici giorni prima dell’Assemblea che deve procedere alle votazioni.
Il Presidente del Comitato Elettorale ha altresì il compito di relazionare l’Assemblea sull’attività svolta dal Comitato stesso, sui criteri seguiti e sui risultati raggiunti.
Art. 18
Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall'Assemblea.
Presiede il Consiglio Direttivo e ne è componente ; provvede nella prima riunione, dopo le elezioni all'attribuzione degli incarichi agli eletti come previsto dall’art. 19
Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente si dovrà procedere al rinnovo di tutti gli Organi Sociali attraverso nuove elezioni.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, convoca le sedute del Consiglio Direttivo delle quali deve essere redatto, su apposito libro, il verbale che deve essere firmato dal Presidente stesso e dal Segretario, firma gli atti ufficiali dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento temporanei è sostituito dal Vicepresidente. La firma degli atti da parte del Vicepresidente sarà congiunta a quella di un altro Consigliere.
Art. 19
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto membri eletti dall’Assemblea ai quali vengono attribuiti dal Presidente i seguenti incarichi: Vicepresidente - Tesoriere - Responsabile attività sportive - Responsabile sede - Responsabile mare - Segretario - Responsabile pubbliche relazioni - Consigliere coadiutore.
Il componente che dovesse essere costretto a rinunciare alla carica oppure rimanesse assente, senza giustificato motivo, per cinque sedute consecutive, dovrà essere sostituito dal Consiglio Direttivo con un socio particolarmente adatto a ricoprire l’incarico lasciato libero dal Consigliere dimissionario o decaduto attraverso il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti. Della cooptazione così effettuata va informata la prima Assemblea successiva
Nel caso di dimissioni o decadenza di più di tre componenti del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere al rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni.
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
- comunicare all’Assemblea la distribuzione degli incarichi fra i propri componenti e la formazione degli altri Organi Sociali;
- redigere il bilancio preventivo ed il programma di attività da sottoporre all’Assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di febbraio di ogni anno;
- convocare le Assemblee e curare che le deliberazioni siano eseguite;
- curare la gestione dell’Associazione e le relazioni tra Associazione e terzi;
- costituire delle Commissioni speciali per lo studio di particolari problemi, per lo svolgimento di attività sociali in particolare quella sportiva;
- deliberare i provvedimenti disciplinari a carico di soci nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 13;
- convocare il Comitato Elettorale ed emanarne le norme di funzionamento come previsto dall’articolo 17;
- aggiornare o modificare il Regolamento sociale sottoponendolo alla ratifica della prima Assemblea successiva; - sottoporre ad una Assemblea straordinaria eventuali proposte di variazione allo Statuto sociale.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno cinque consiglieri. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Art. 20
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea i quali eleggono tra loro il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri è demandato, oltre al compito di deliberare per l’applicazione delle sanzioni disciplinari come previsto dall’articolo 13, quello di decidere inappellabilmente sulle vertenze tra soci nell’ambito dei rapporti sociali e sui reclami dei soci avverso ai provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti non conformi alle norme statutarie e di regolamento o lesive nei loro confronti.
Qualora in una vertenza dovesse essere personalmente interessato un componente del Collegio dei Probiviri, egli non potrà partecipare alle decisioni e alle deliberazioni che lo riguardano.
Perché le decisioni dei Probiviri siano valide, è necessario che a ciascuna parte in causa sia stata data occasione di produrre gli argomenti e le testimonianze che reputa a suo favore e che, nella deliberazione, siano intervenuti almeno tre Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è tenuto ad eseguire le deliberazioni del Collegio dei Probiviri.
Il Presidente del Collegio presiede la Commissione Accettazione Soci di cui all’art. 6 ed il Comitato Elettorale di cui all’art. 17.
Qualora vengano a mancare uno o due membri, il Collegio dovrà essere integrato dal Consiglio Direttivo attraverso il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere alla nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Organi Sociali.
Art. 21
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene eletto Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dall’incarico di uno o due membri.
Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio dovrà essere reintegrato attraverso il ripescaggio dei primi candidati risultati non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere alla nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Organi Sociali.
Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge per le associazioni sportive dilettantistiche, e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all’Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l’entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.
Il Presidente o un suo delegato assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 22
Titoli Onorifici
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Presidente Onorario dell’Associazione il socio che abbia ricoperto la carica di Presidente acquisendo meriti particolari nei confronti della stessa.
Analogamente può venire nominato Commodoro il socio che abbia ottenuto importanti titoli agonistici e dirigenziali anche in campo internazionale. Tali titoli sono conferiti a vita.
Art. 23
Guidone Sociale
Il Guidone Sociale, in forma di fiamma, consiste in una croce bianca in campo azzurro, con stella bianca a cinque punte nello spazio superiore presso l’asta. L’ordine di issare ed ammainare la Bandiera Nazionale, il Gran Pavese ed il Guidone Sociale può essere dato solamente dal Presidente.
Art. 24
Anno sociale
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art. 25
Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, non risolte attraverso gli organi di giustizia interni all’Associazione, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.
Art. 26
Durata e scioglimento dell’Associazione
La durata della Triestina della Vela A.S.D. è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deciso soltanto con voto di almeno tre quarti dei soci iscritti, riuniti in Assemblea straordinaria.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio della stessa viene devoluto obbligatoriamente ad altra associazione sportiva o ad altro organismo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto da apposita norma legislativa e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Approvato dall’Assemblea in data 27/02/2011
Allegati:
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